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Art. 228 Codice Penale — Sezione Seconda Penale

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Misura di sicurezza della libertà vigilata: va motivata la durata
Il Condannato è stato ritenuto colpevole di tentata rapina e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando sia la sussistenza del tentativo di rapina sia la mancata motivazione sulla durata della misura di sicurezza. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla colpevolezza. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'Appello ha omesso di motivare sulla congruità e sulla durata della misura di sicurezza della libertà vigilata. La sentenza è stata annullata limitatamente a questo punto con rinvio per un nuovo giudizio.
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Tentata estorsione: la riduzione di pena non cancella la vigilanza
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per diversi reati, tra cui la tentata estorsione. La Corte d'appello aveva rideterminato la pena complessiva a nove anni e dieci mesi di reclusione, applicando un aumento di quattro mesi per l'episodio di tentata estorsione, caratterizzato da una violenta aggressione fisica ai danni della vittima. Il condannato contestava sia l'entità dell'aumento di pena sia il mantenimento della misura di sicurezza della libertà vigilata, sostenendo che quest'ultima non potesse applicarsi per condanne inferiori a dieci anni. I giudici di legittimità hanno invece confermato la correttezza della decisione: l'aumento di pena era ampiamente motivato dalla gravità del fatto e la libertà vigilata resta applicabile anche sotto i dieci anni qualora persista la concreta pericolosità sociale del soggetto.
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Concordato in appello: i limiti del ricorso
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi presentati da tre imputati avverso una sentenza di concordato in appello. La Suprema Corte ribadisce che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena tra accusa e difesa, il patteggiamento può essere impugnato solo per vizi di legalità e non per questioni relative alla congruità della pena o al bilanciamento delle circostanze, in quanto elementi integranti dell'accordo stesso.
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