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Art. 228 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 228 Codice Penale

Misura di sicurezza della libertà vigilata: carcere non basta
Un detenuto condannato per associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori contesta la misura di sicurezza della libertà vigilata confermata dal Tribunale di sorveglianza. Il magistrato di merito ha basato la pericolosità sociale sul ruolo apicale nel clan, su un processo pendente per estorsione e sull'assenza di risarcimenti verso le vittime, ritenendo il buon comportamento carcerario un elemento non sufficiente. Il condannato ricorre in Cassazione sostenendo la prevalenza della propria condotta carceraria positiva. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché richiede una rivalutazione dei fatti vietata nel giudizio di legittimità, confermando la misura e condannando il ricorrente al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca della misura di sicurezza tra lavoro e vincoli mafiosi
Un condannato per associazione mafiosa ed estorsione ha chiesto la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata prima della scadenza biennale. Il richiedente ha evidenziato un regolare lavoro, l'assenza di nuove denunce e la partecipazione ai percorsi carcerari. I giudici hanno respinto l'istanza evidenziando la persistenza della pericolosità sociale, confermata da sanzioni disciplinari in carcere, lettere scambiate con esponenti della criminalità e il mancato distacco dall'ambiente mafioso originario. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la revoca della misura di sicurezza esige fatti nuovi, certi e univoci in grado di escludere del tutto il pericolo di recidiva.
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Pericolosità sociale e cura: la misura resta valida
Un uomo ha commesso i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale lo ha assolto per vizio totale di mente, ritenendolo del tutto incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Contestualmente, il giudice ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata terapeutica per la durata di un anno. La difesa ha impugnato il provvedimento, sostenendo l'assenza di pericolosità sociale poiché il soggetto si trovava già inserito in un percorso terapeutico e farmacologico che ne stabilizzava la condotta. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il contenimento farmacologico non elimina la pericolosità sociale, ma ne gestisce soltanto gli effetti, rendendo legittima la misura di sicurezza.
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Pericolosità sociale e libertà vigilata: confermata la cura
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura della libertà vigilata con obbligo di dimora in una struttura terapeutica per una donna assolta dal reato di atti persecutori per vizio totale di mente. La difesa ha contestato la sussistenza della pericolosità sociale e libertà vigilata, ritenendo le prescrizioni sproporzionate e assimilabili alla carcerazione. I giudici hanno invece rilevato che la discontinuità nelle terapie e i recenti episodi di reato dimostrano il persistere del pericolo di recidiva. L'obbligo di rimanere nella comunità risponde a precise esigenze di cura e non trasforma la misura in una detenzione illegittima. La Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso della difesa.
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Pericolosità sociale: illegittima la misura senza perizia
Il Tribunale di sorveglianza disponeva l'applicazione della libertà vigilata per un anno nei confronti di un soggetto assolto per vizio di mente. Il giudice confermava la pericolosità sociale valorizzando la mancata collaborazione con i servizi per le dipendenze, ma ometteva di attendere gli esiti degli accertamenti psichiatrici precedentemente disposti. La difesa presentava ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione e la carenza istruttoria. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudizio di pericolosità sociale richiede una valutazione attuale, rigorosa e completa della personalità e delle patologie dell'interessato.
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Aggravamento della misura di sicurezza: da libertà a casa lavoro
La Corte di Cassazione ha confermato l'aggravamento della misura di sicurezza a carico di una donna precedentemente sottoposta a libertà vigilata. Il giudice di sorveglianza ha sostituito il regime di libertà con l'assegnazione alla casa di lavoro per due anni. La decisione scaturisce dalla frequentazione di soggetti pregiudicati e dal coinvolgimento in recenti episodi di minacce e lesioni personali. Inoltre, le indagini hanno attestato legami persistenti con la criminalità organizzata. I giudici hanno chiarito che il magistrato può disporre l'inasprimento sanzionatorio basandosi su nuove condotte illecite e sulla trasgressione delle prescrizioni, senza dover attendere una condanna definitiva per i nuovi fatti contestati.
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Libertà vigilata: negato il cambio casa, decide il Tribunale
Un uomo sottoposto alla misura della libertà vigilata, dopo aver ottenuto la liberazione condizionale, ha chiesto al Magistrato di sorveglianza l'autorizzazione a trasferire il proprio domicilio da Roma alla Sicilia per convivere con la compagna. Il giudice ha respinto la richiesta poiché la compagna conviveva con soggetti legati a un comitato locale e il padre di lei era un ex brigatista con relazioni qualificate con ambienti terroristici. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha stabilito che i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza riguardanti le prescrizioni della libertà vigilata non si impugnano direttamente in Cassazione, ma tramite appello davanti al Tribunale di sorveglianza. Pertanto, la Corte ha riqualificato il ricorso in appello e ha trasmesso gli atti al Tribunale competente.
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Tentata estorsione: la riduzione di pena non cancella la vigilanza
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per diversi reati, tra cui la tentata estorsione. La Corte d'appello aveva rideterminato la pena complessiva a nove anni e dieci mesi di reclusione, applicando un aumento di quattro mesi per l'episodio di tentata estorsione, caratterizzato da una violenta aggressione fisica ai danni della vittima. Il condannato contestava sia l'entità dell'aumento di pena sia il mantenimento della misura di sicurezza della libertà vigilata, sostenendo che quest'ultima non potesse applicarsi per condanne inferiori a dieci anni. I giudici di legittimità hanno invece confermato la correttezza della decisione: l'aumento di pena era ampiamente motivato dalla gravità del fatto e la libertà vigilata resta applicabile anche sotto i dieci anni qualora persista la concreta pericolosità sociale del soggetto.
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Misura di sicurezza della libertà vigilata: negata la revoca
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, confermando l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il ricorrente contestava la sussistenza della sua pericolosità sociale attuale. I giudici di legittimità hanno invece ritenuto logica e corretta la decisione dei giudici di merito. Tale valutazione si fonda sul profondo radicamento del soggetto nel crimine organizzato, dalla cui cerchia non si è mai dissociato con atti concreti. Hanno inoltre pesato la brevità del periodo trascorso in semilibertà e l'insufficiente percorso di revisione critica dei reati commessi. Di conseguenza, la Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Libertà vigilata e pericolosità sociale: la recidiva blocca il ricorso
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che confermava l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il ricorrente sosteneva l'assenza di una sua reale pericolosità sociale attuale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che i motivi presentati riproducevano semplicemente contestazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito. La valutazione sulla pericolosità sociale attuale è stata ritenuta corretta e logica, in quanto fondata sulle ripetute ricadute nel crimine da parte del soggetto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Revoca libertà vigilata: passato criminale blocca lo stop anticipato
Un condannato ha richiesto l'interruzione anticipata della sua misura di sicurezza. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, confermando la decisione dei giudici precedenti. La Corte ha stabilito che per la revoca anticipata della libertà vigilata non basta dimostrare di non aver commesso nuovi reati dopo la scarcerazione. Il grave passato criminale e i lunghi periodi di latitanza sono elementi negativi che prevalgono, indicando una persistente pericolosità sociale. Il semplice trascorrere del tempo non è sufficiente a dimostrare un reale cambiamento e a giustificare la fine del controllo.
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Fornisce l’indirizzo all’estero: annullato l’aggravamento misura di sicurezza
Un uomo, dopo aver scontato la sua pena, si trasferisce in Spagna comunicando il suo nuovo indirizzo alle autorità. Nonostante ciò, il Tribunale di Sorveglianza lo considera irreperibile e decide l'aggravamento della misura di sicurezza, trasformando la libertà vigilata in una detentiva. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. I giudici hanno stabilito che non si può considerare irreperibile chi ha formalmente comunicato il proprio recapito, anche se all'estero. L'aggravamento della misura di sicurezza è quindi illegittimo se basato su una mancata notifica all'indirizzo conosciuto, poiché l'allontanamento non era volontario ma trasparente.
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Pericolosità Sociale: Legami di Mafia e Famiglia Bloccano la Libertà
La Corte di Cassazione ha confermato la misura della libertà vigilata per un uomo a causa della sua persistente pericolosità sociale. Nonostante avesse scontato la pena per associazione mafiosa, i giudici hanno ritenuto decisivi i suoi gravi precedenti, la lunga durata del vincolo con il clan e i legami familiari con il capo dell'organizzazione. La sentenza stabilisce che la valutazione della pericolosità sociale deve essere attuale e basarsi su un'analisi complessiva della persona, includendo il suo comportamento e il suo reinserimento nel territorio di origine. Il ricorso dell'uomo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione.
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Libertà Vigilata non è Legittimo Impedimento: Condanna Confermata
Un uomo, condannato per false dichiarazioni, ricorre in Cassazione sostenendo che la sua assenza al processo era giustificata. Trovandosi in libertà vigilata, riteneva che ciò costituisse un legittimo impedimento automatico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: la libertà vigilata non è un impedimento assoluto. L'imputato ha il dovere di attivarsi per ottenere l'autorizzazione a partecipare all'udienza e di comunicare tempestivamente al giudice qualsiasi difficoltà. Non avendolo fatto, la sua assenza è stata considerata ingiustificata e la condanna confermata.
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Liberazione anticipata: un’infrazione non basta
La Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale di sorveglianza che negava la liberazione anticipata a un detenuto per una singola infrazione. Secondo la Corte, la valutazione deve essere complessiva e non basarsi su un unico episodio negativo, analizzando la reale incidenza dell'infrazione sul percorso rieducativo del condannato.
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