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Art. 228 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 228 Codice Penale

Obbligo di Dimora e Legittimo Impedimento Imputato: La Cassazione Chiarisce
Un Imputato, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di dimora in un comune, ha presentato ricorso. Egli sosteneva un legittimo impedimento a comparire in udienza perché il processo si svolgeva in un comune diverso e non aveva ricevuto autorizzazione a spostarsi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l'imputato, pur soggetto a obbligo di dimora, doveva chiedere preventivamente l'autorizzazione al giudice per spostarsi e partecipare all'udienza. Senza tale richiesta, il suo impedimento non era legittimo. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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Riparazione per ingiusta detenzione e libertà vigilata
Un cittadino ha richiesto la riparazione per ingiusta detenzione dopo aver trascorso 468 giorni sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni. Il ricorrente sosteneva che le limitazioni imposte fossero talmente severe da equivalere agli arresti domiciliari. La Corte di Appello ha respinto la domanda per inammissibilità. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento, ribadendo che la libertà vigilata appartiene alle misure non detentive. La legge riserva l'indennizzo esclusivamente alle restrizioni fisiche della libertà personale, quali il carcere, gli arresti domiciliari o le misure di sicurezza provvisorie di natura detentiva. I giudici hanno condannato il richiedente al pagamento delle spese legali.
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Misura di sicurezza della libertà vigilata: ricorso respinto
Un soggetto ha contestato l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza ha confermato a suo carico la misura di sicurezza della libertà vigilata. Il provvedimento si fondava sul giudizio di persistente e attuale pericolosità sociale. L'interessato ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo l'assenza dei presupposti. La Suprema Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile: il ricorrente ha riproposto critiche già superate dai giudici precedenti e ha chiesto una nuova valutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. La decisione ha confermato integralmente la misura applicata e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Pericolosità sociale: carcere scontato ma vigilanza confermata
Un condannato per associazione mafiosa ha contestato l'applicazione della misura della libertà vigilata per la durata di un anno. Il ricorrente sosteneva che il tribunale avesse presunto la sua pericolosità sociale solo in base ai vecchi reati, trascurando la regolare condotta carceraria e la concessa liberazione anticipata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la pericolosità sociale non si presume mai in via automatica, ma richiede un accertamento concreto. Nella vicenda, i giudici di merito hanno valutato correttamente l'assenza di revisione critica, i rilievi disciplinari in carcere e la gravità dei fatti, confermando la piena validità della misura di sicurezza applicata.
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Concordato in appello: limiti del ricorso dopo l’accordo
Due imputati hanno concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi ordinari di impugnazione. Successivamente hanno presentato ricorso per Cassazione contestando il mancato proscioglimento d'ufficio e la conferma della libertà vigilata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita i poteri del giudice ai soli punti concordati. La rinuncia ai motivi di appello impedisce la rivalutazione del proscioglimento o delle misure di sicurezza non incluse nell'intesa, salvo il caso di pena illegale. Gli imputati sono stati condannati alle spese e a una sanzione.
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Libertà vigilata: pericolosità attuale prevale sul ricorso infondato
Il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato l'applicazione della libertà vigilata per un Condannato, ritenendolo ancora socialmente pericoloso. Questa decisione si basava su precedenti violazioni di misure di prevenzione e sorveglianza speciale, oltre all'assenza di prove di reinserimento sociale. Il Condannato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'erronea applicazione di norme e un presunto vizio di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati, ribadendo la validità della valutazione di pericolosità attuale del Condannato e la corretta applicazione della legge sulla libertà vigilata.
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Libertà vigilata: l’accordo civile non cancella la pericolosità
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni nei confronti di un uomo ritenuto il mandante di un tentato omicidio. Il ricorrente aveva commissionato l'assassinio di un rivale per motivi ereditari a esponenti della criminalità locale. Nonostante l'arresto tempestivo del killer abbia impedito l'evento e le parti abbiano successivamente risolto la lite civile con una transazione, i giudici hanno ritenuto concreto l'accordo criminoso e persistente la pericolosità sociale dell'uomo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il contatto con la criminalità organizzata e la gravità del piano originario giustificano pienamente la misura applicata.
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Pericolosità sociale: l’accordo non cancella il tentato omicidio
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni nei confronti di un soggetto, ritenuto il mandante di un tentato omicidio legato a dissidi ereditari. L'omicidio non si era consumato solo grazie al tempestivo arresto del killer incaricato. La difesa sosteneva che l'accordo fosse astratto e che la pericolosità sociale non fosse più attuale, poiché la controversia civile sui terreni era stata risolta con un accordo pacifico. I giudici hanno invece respinto il ricorso, stabilendo che la pericolosità sociale rimane concreta e attuale. Questo a causa della gravità del fatto, del ricorso a esponenti della criminalità organizzata e del movente economico originario, elementi che non vengono cancellati da un successivo accordo privato.
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Misura di sicurezza della libertà vigilata: confermata la durata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per furto aggravato. Il ricorrente contestava l'applicazione e la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata, lamentando una carenza di motivazione da parte dei giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che la determinazione della durata della misura rientra nella piena discrezionalità del giudice, il quale ha rispettato i criteri di legge. Inoltre, la legge stabilisce una durata minima di un anno per questa misura. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e il condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Buona condotta ma legami mafiosi: la pericolosità sociale
Il Tribunale di Sorveglianza applica la misura della libertà vigilata per tre anni a un uomo condannato per associazione mafiosa. Il difensore ricorre in Cassazione, sostenendo che la pericolosità sociale non sia attuale e che non si sia considerata la buona condotta in carcere. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano la persistente pericolosità sociale del soggetto, evidenziando il suo ruolo di rilievo nel clan, la mancanza di un percorso di revisione critica del proprio passato e le frequentazioni con pregiudicati dopo la scarcerazione, segnalate dalle forze dell'ordine. Il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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