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Art. 228 Codice Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 228 Codice Penale

Revoca della misura di sicurezza tra lavoro e vincoli mafiosi
Un condannato per associazione mafiosa ed estorsione ha chiesto la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata prima della scadenza biennale. Il richiedente ha evidenziato un regolare lavoro, l'assenza di nuove denunce e la partecipazione ai percorsi carcerari. I giudici hanno respinto l'istanza evidenziando la persistenza della pericolosità sociale, confermata da sanzioni disciplinari in carcere, lettere scambiate con esponenti della criminalità e il mancato distacco dall'ambiente mafioso originario. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la revoca della misura di sicurezza esige fatti nuovi, certi e univoci in grado di escludere del tutto il pericolo di recidiva.
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Pericolosità sociale e cura: la misura resta valida
Un uomo ha commesso i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale lo ha assolto per vizio totale di mente, ritenendolo del tutto incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Contestualmente, il giudice ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata terapeutica per la durata di un anno. La difesa ha impugnato il provvedimento, sostenendo l'assenza di pericolosità sociale poiché il soggetto si trovava già inserito in un percorso terapeutico e farmacologico che ne stabilizzava la condotta. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il contenimento farmacologico non elimina la pericolosità sociale, ma ne gestisce soltanto gli effetti, rendendo legittima la misura di sicurezza.
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Pericolosità sociale e libertà vigilata: confermata la cura
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura della libertà vigilata con obbligo di dimora in una struttura terapeutica per una donna assolta dal reato di atti persecutori per vizio totale di mente. La difesa ha contestato la sussistenza della pericolosità sociale e libertà vigilata, ritenendo le prescrizioni sproporzionate e assimilabili alla carcerazione. I giudici hanno invece rilevato che la discontinuità nelle terapie e i recenti episodi di reato dimostrano il persistere del pericolo di recidiva. L'obbligo di rimanere nella comunità risponde a precise esigenze di cura e non trasforma la misura in una detenzione illegittima. La Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso della difesa.
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Pericolosità sociale: illegittima la misura senza perizia
Il Tribunale di sorveglianza disponeva l'applicazione della libertà vigilata per un anno nei confronti di un soggetto assolto per vizio di mente. Il giudice confermava la pericolosità sociale valorizzando la mancata collaborazione con i servizi per le dipendenze, ma ometteva di attendere gli esiti degli accertamenti psichiatrici precedentemente disposti. La difesa presentava ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione e la carenza istruttoria. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudizio di pericolosità sociale richiede una valutazione attuale, rigorosa e completa della personalità e delle patologie dell'interessato.
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Aggravamento della misura di sicurezza: da libertà a casa lavoro
La Corte di Cassazione ha confermato l'aggravamento della misura di sicurezza a carico di una donna precedentemente sottoposta a libertà vigilata. Il giudice di sorveglianza ha sostituito il regime di libertà con l'assegnazione alla casa di lavoro per due anni. La decisione scaturisce dalla frequentazione di soggetti pregiudicati e dal coinvolgimento in recenti episodi di minacce e lesioni personali. Inoltre, le indagini hanno attestato legami persistenti con la criminalità organizzata. I giudici hanno chiarito che il magistrato può disporre l'inasprimento sanzionatorio basandosi su nuove condotte illecite e sulla trasgressione delle prescrizioni, senza dover attendere una condanna definitiva per i nuovi fatti contestati.
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Pericolosità sociale: carcere scontato ma vigilanza confermata
Un condannato per associazione mafiosa ha contestato l'applicazione della misura della libertà vigilata per la durata di un anno. Il ricorrente sosteneva che il tribunale avesse presunto la sua pericolosità sociale solo in base ai vecchi reati, trascurando la regolare condotta carceraria e la concessa liberazione anticipata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la pericolosità sociale non si presume mai in via automatica, ma richiede un accertamento concreto. Nella vicenda, i giudici di merito hanno valutato correttamente l'assenza di revisione critica, i rilievi disciplinari in carcere e la gravità dei fatti, confermando la piena validità della misura di sicurezza applicata.
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Concordato in appello: lo sconto di pena non cancella la vigilanza
L'Imputato, condannato in primo grado a dieci anni di reclusione per tentato omicidio e a tre anni di libertà vigilata, ha proposto appello. Durante il secondo grado, le parti hanno raggiunto un concordato in appello per ridurre la pena a otto anni di reclusione, escludendo un'aggravante e rinunciando agli altri motivi di ricorso. Successivamente, l'Imputato ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la mancata rivalutazione della misura di sicurezza, sostenendo che sotto i dieci anni di pena la libertà vigilata non fosse più obbligatoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la rinuncia ai motivi operata con il concordato in appello impedisce di contestare la misura di sicurezza, la quale non costituisce una pena illegale e può comunque essere rivalutata dal Magistrato di Sorveglianza. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Libertà vigilata: l’accordo civile non cancella la pericolosità
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni nei confronti di un uomo ritenuto il mandante di un tentato omicidio. Il ricorrente aveva commissionato l'assassinio di un rivale per motivi ereditari a esponenti della criminalità locale. Nonostante l'arresto tempestivo del killer abbia impedito l'evento e le parti abbiano successivamente risolto la lite civile con una transazione, i giudici hanno ritenuto concreto l'accordo criminoso e persistente la pericolosità sociale dell'uomo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il contatto con la criminalità organizzata e la gravità del piano originario giustificano pienamente la misura applicata.
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Pericolosità sociale: l’accordo non cancella il tentato omicidio
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni nei confronti di un soggetto, ritenuto il mandante di un tentato omicidio legato a dissidi ereditari. L'omicidio non si era consumato solo grazie al tempestivo arresto del killer incaricato. La difesa sosteneva che l'accordo fosse astratto e che la pericolosità sociale non fosse più attuale, poiché la controversia civile sui terreni era stata risolta con un accordo pacifico. I giudici hanno invece respinto il ricorso, stabilendo che la pericolosità sociale rimane concreta e attuale. Questo a causa della gravità del fatto, del ricorso a esponenti della criminalità organizzata e del movente economico originario, elementi che non vengono cancellati da un successivo accordo privato.
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Accertamento della pericolosità sociale: vietato se prematuro
Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce aveva confermato la pericolosità sociale di un condannato, disponendo la misura della libertà vigilata per due anni. La difesa ha impugnato la decisione, evidenziando che il condannato stava ancora espiando la pena detentiva in carcere, con scadenza nel 2027, e che la valutazione era prematura. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'accertamento della pericolosità sociale deve essere compiuto in prossimità dell'esecuzione della misura di sicurezza. Solo in quel momento è infatti possibile valutare l'effettivo percorso rieducativo del condannato e la concretezza del pericolo. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio i provvedimenti impugnati, accogliendo le tesi della difesa.
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Libertà vigilata: negato il cambio casa, decide il Tribunale
Un uomo sottoposto alla misura della libertà vigilata, dopo aver ottenuto la liberazione condizionale, ha chiesto al Magistrato di sorveglianza l'autorizzazione a trasferire il proprio domicilio da Roma alla Sicilia per convivere con la compagna. Il giudice ha respinto la richiesta poiché la compagna conviveva con soggetti legati a un comitato locale e il padre di lei era un ex brigatista con relazioni qualificate con ambienti terroristici. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha stabilito che i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza riguardanti le prescrizioni della libertà vigilata non si impugnano direttamente in Cassazione, ma tramite appello davanti al Tribunale di sorveglianza. Pertanto, la Corte ha riqualificato il ricorso in appello e ha trasmesso gli atti al Tribunale competente.
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Fornisce l’indirizzo all’estero: annullato l’aggravamento misura di sicurezza
Un uomo, dopo aver scontato la sua pena, si trasferisce in Spagna comunicando il suo nuovo indirizzo alle autorità. Nonostante ciò, il Tribunale di Sorveglianza lo considera irreperibile e decide l'aggravamento della misura di sicurezza, trasformando la libertà vigilata in una detentiva. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. I giudici hanno stabilito che non si può considerare irreperibile chi ha formalmente comunicato il proprio recapito, anche se all'estero. L'aggravamento della misura di sicurezza è quindi illegittimo se basato su una mancata notifica all'indirizzo conosciuto, poiché l'allontanamento non era volontario ma trasparente.
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Mafia: Pericolosità Sociale Post-Condanna Anche Senza Nuovi Reati
Un uomo, condannato per associazione mafiosa, finisce di scontare la sua pena ma viene sottoposto a libertà vigilata. Egli si oppone, sostenendo che la sua pericolosità non è più attuale. La Corte di Cassazione respinge il suo ricorso, stabilendo un principio chiave sulla **pericolosità sociale post-condanna**. I giudici hanno il dovere di verificare in concreto se il rischio di nuovi reati persiste. In questo caso, la mancanza di una revisione critica del proprio passato criminale e l'operatività del clan di appartenenza sono stati elementi sufficienti per confermare la misura. L'uomo, quindi, perde e resta sotto sorveglianza.
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Mafia: la pericolosità sociale presunta non si cancella senza prove
Un uomo, condannato in via definitiva per associazione mafiosa, omicidio e altri gravi reati, si oppone alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Sostiene di non essere più socialmente pericoloso. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, riaffermando il principio della 'pericolosità sociale presunta' per chi è stato condannato per reati di mafia. Secondo i giudici, questa presunzione può essere superata solo con prove concrete di un totale e definitivo distacco dal mondo criminale. In assenza di dissociazione, con un contesto familiare e sociale ancora legato alla criminalità, la pericolosità del soggetto è considerata attuale e la misura di sicurezza legittima.
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Proroga Misura di Sicurezza: Violazioni e Finta Redenzione
Un uomo, già dichiarato delinquente abituale e sottoposto a libertà vigilata, si vede estendere la misura a causa della sua persistente pericolosità sociale. Le sue violazioni includono il mancato rispetto degli obblighi di presentazione, controlli insufficienti per la dipendenza da alcol e l'indebita percezione del reddito di cittadinanza. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, confermando che la **proroga della misura di sicurezza** è legittima. La decisione si basa su una valutazione concreta della condotta del soggetto, che ha dimostrato totale disinteresse per il percorso rieducativo. La Corte ha stabilito che la pericolosità sociale non era cessata, rendendo inevitabile la proroga.
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Pericolosità Sociale: Amici Sbagliati, Libertà Vigilata Certa
Un uomo, terminata una lunga condanna, si vede applicare la misura della libertà vigilata. Il Tribunale di Sorveglianza ritiene che la sua frequentazione di pregiudicati e il suo reinserimento in ambienti criminali dimostrino una persistente pericolosità sociale post-pena. L'uomo ricorre in Cassazione, sostenendo che la valutazione sia errata. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, chiarendo un principio fondamentale: non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. La decisione del Tribunale, basata su elementi concreti come le frequentazioni del soggetto, è stata ritenuta logica e ben motivata, confermando così la misura di sicurezza.
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Pericolosità Sociale: Giustificazioni Inutili, Conta la Condotta
Un uomo, già gravato da precedenti, viene sottoposto a libertà vigilata. Si oppone alla misura sostenendo che le sue frequentazioni con altri pregiudicati erano solo contatti familiari e di non aver capito di doversi presentare ai servizi sociali (UEPE). La Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio chiave sulla valutazione della pericolosità sociale: essa si basa su dati oggettivi. La mancata collaborazione con le autorità è un fatto concreto che, a prescindere dalle intenzioni, frustra lo scopo di controllo della misura e conferma la necessità di mantenerla. L'uomo perde la causa e la misura di sicurezza viene confermata.
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Sorveglianza speciale: guida alle sanzioni penali
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un soggetto per violazione della sorveglianza speciale e false attestazioni. Il ricorrente contestava la qualificazione del reato come delitto e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la violazione dell'obbligo di soggiorno configura un delitto e che la pericolosità sociale, desunta dal casellario giudiziale, giustifica l'applicazione della libertà vigilata e l'esclusione di sconti di pena.
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Liberazione anticipata: un’infrazione non basta
La Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale di sorveglianza che negava la liberazione anticipata a un detenuto per una singola infrazione. Secondo la Corte, la valutazione deve essere complessiva e non basarsi su un unico episodio negativo, analizzando la reale incidenza dell'infrazione sul percorso rieducativo del condannato.
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Pericolosità sociale: no all’automatismo per la mafia
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34453/2024, si è pronunciata sul tema della pericolosità sociale in relazione a una condanna per associazione di tipo mafioso. Un uomo, condannato per tale reato, aveva impugnato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, sostenendo che la sua pericolosità fosse stata presunta in modo automatico. La Corte ha ribadito che non esiste un automatismo: il giudice deve sempre compiere una verifica concreta e attuale della pericolosità sociale del soggetto, basandosi su elementi specifici e non sulla sola condanna pregressa. Tuttavia, ha respinto il ricorso, ritenendo che nel caso specifico il Tribunale di Sorveglianza avesse correttamente effettuato tale valutazione, considerando la persistenza dei legami familiari e ambientali con la cosca di appartenenza e la mancata revisione critica del proprio passato criminale da parte del condannato.
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