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Art. 2263 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2263 Codice Civile

Azione di regresso socio uscente: pieno rimborso delle garanzie
Un ex socio di una società in accomandita semplice aveva fornito garanzie reali tramite pegno per permettere all'azienda di ottenere credito bancario. A seguito della cessione delle quote e dell'uscita del socio, gli istituti di credito hanno escusso il pegno. L'ex socio ha quindi esercitato l'azione di regresso socio uscente per ottenere il rimborso delle somme prelevate dalla banca, rivolgendosi alla società e al socio subentrato. La Corte d'Appello ha erroneamente ridotto il credito spettante al solo dieci per cento. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto già enunciati e non può inventare limitazioni al diritto di rivalsa del garante.
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Litisconsorzio necessario: processo nullo senza società
Due soci impugnano un avviso di accertamento relativo ai loro redditi da partecipazione. La Corte di Cassazione, tuttavia, non entra nel merito della questione fiscale, ma rileva d'ufficio un vizio procedurale insanabile: l'assenza nel giudizio delle società di persone da cui originava il reddito. In applicazione del principio del litisconsorzio necessario, che impone la partecipazione di tutti i soggetti interessati dall'accertamento unitario (società e tutti i soci), la Corte ha dichiarato la nullità dei giudizi di primo e secondo grado, cassando la sentenza e rinviando la causa al primo giudice per la riassunzione del processo nei confronti di tutte le parti necessarie.
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