L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una contribuente maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base partecipativa, presumendo la distribuzione di utili extracontabili (in nero). La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'atto ritenendo necessario un accertamento definitivo preventivo nei confronti della società. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la presunzione di distribuzione degli utili opera autonomamente. Per superarla, il socio non può limitarsi a eccepire la mancanza di un accertamento definitivo sulla società, ma deve contestare l'effettiva esistenza di tali utili o dimostrare che non sono stati distribuiti. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso del Fisco, cassando la sentenza con rinvio.
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