Un socio accomandatario, unico iscritto all'albo degli agenti assicurativi, ha comunicato il proprio recesso dalla società. Prima che il recesso diventasse efficace, ha disdetto il contratto di agenzia della società e ha trasferito l'intero portafoglio clienti a una nuova impresa familiare da lui creata. La Corte d'Appello aveva negato il risarcimento, ritenendo che il recesso avrebbe comunque fatto perdere i clienti alla società. La Cassazione ha invece accolto il ricorso della società e del socio superstite. La Corte ha stabilito che tale condotta viola il divieto di concorrenza del socio (art. 2301 c.c.). Il danno esiste ed è risarcibile, poiché la società avrebbe potuto cercare un altro socio qualificato durante il preavviso. La causa torna in appello per quantificare il danno tramite perizia tecnica.
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