Un socio e amministratore di una piccola società a responsabilità limitata ha contestato la richiesta dell'INPS di iscrizione alla Gestione Commercianti. L'amministratore sosteneva di svolgere solo compiti di gestione intellettuale e di essere già iscritto alla Gestione Separata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della doppia contribuzione INPS. I giudici hanno chiarito che la partecipazione personale al lavoro aziendale non richiede per forza mansioni manuali o esecutive. Anche l'attività organizzativa, direttiva e di coordinamento dei dipendenti o dei clienti, se svolta con abitualità e prevalenza, fa scattare l'obbligo di iscrizione alla cassa commercianti. L'INPS ha dimostrato che l'attività del socio era indispensabile per il funzionamento dell'impresa, rendendo legittimo il doppio pagamento dei contributi.
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