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Art. 226 Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 226 Codice Penale

Ne bis in idem: sanzione disciplinare cancella condanna penale
Un allievo maresciallo dei Carabinieri, condannato per ingiuria militare aggravata da discriminazione razziale per aver offeso un collega, ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso applicando il principio del ne bis in idem sostanziale. Poiché l'imputato era già stato sanzionato in via disciplinare con due giorni di consegna di rigore per lo stesso fatto, l'azione penale non poteva essere proseguita. Per i reati militari puniti con pena inferiore a sei mesi, infatti, esiste un rapporto di alternatività tra sanzione disciplinare e penale. L'applicazione della sanzione disciplinare ha esaurito la pretesa punitiva dello Stato, rendendo improcedibile il processo penale. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna.
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Insubordinazione: quando l’insulto è reato militare
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un militare resosi colpevole di disobbedienza e insubordinazione. Il caso trae origine dal rifiuto di eseguire un ordine di ormeggio e da una successiva aggressione verbale contro un superiore nei locali della caserma. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene gli insulti siano iniziati in un contesto privato, il richiamo del superiore al rispetto dello status militare ha creato una cesura giuridica, riconducendo la condotta nell'alveo della disciplina militare e configurando così il reato di insubordinazione.
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