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Art. 226 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 226 Codice Penale

Ufficiale condannato: la vera competenza del comandante di corpo militare
Un Ufficiale Medico è stato condannato per ingiuria aggravata militare, avendo costretto una Marescialla a un bacio durante una missione in Afghanistan. Il Lavoratore ha contestato la validità della richiesta di procedimento, sostenendo che il "comandante del corpo" competente fosse il suo superiore dell'ente di appartenenza organica in Italia, non quello della Task Force Arena. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che la competenza del "comandante del corpo" per la richiesta di procedimento spetta al superiore gerarchico dell'unità in cui il militare presta servizio effettivo al momento del fatto, specialmente in un contesto operativo all'estero, non all'ente di provenienza. La condanna è stata confermata.
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Danneggiamento di autovettura: rigare l’auto costa la condanna
Un militare è stato condannato per il danneggiamento di autovettura di due colleghi, avendone rigato le carrozzerie con una chiave dopo aver ricevuto una nota disciplinare. Il colpevole ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo di riqualificare il fatto come semplice imbrattamento o di trasferire il caso al Tribunale Militare. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che lo sfregio profondo della carrozzeria con una chiave configura il reato di danneggiamento di autovettura e non quello di imbrattamento. Questo perché l'incisione elimina la protezione antiruggine e richiede un vero intervento di riparazione, non una semplice pulitura. Di conseguenza, la condanna penale e l'obbligo di risarcire i danni ai colleghi sono stati confermati in via definitiva.
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