La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver causato un incidente. L'imputato contestava la validità del prelievo ematico eseguito senza un consenso informato specifico per fini di prova. La Corte ha ribadito che il consenso non è necessario per l'utilizzabilità dei risultati e che la scelta del rito abbreviato sana le nullità procedurali intermedie.
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