Un automobilista, dopo un incidente stradale causato da una crisi ipoglicemica, si rifiuta di sottoporsi al test per la rilevazione di sostanze stupefacenti, sostenendo che un precedente prelievo di sangue a scopo medico fosse sufficiente. La Corte di Cassazione ha confermato la sua condanna per il reato di rifiuto test stupefacenti, precisando che il consenso a un prelievo per fini diagnostici non esime dall'obbligo di sottoporsi a un accertamento specifico richiesto dalla polizia. Il rifiuto espresso a tale richiesta integra pienamente il reato.
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