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Art. 224-bis Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 224-bis Codice di Procedura Penale

Prelievo di materiale biologico: valido anche senza avvocato
Un uomo, condannato per rapina impropria e lesioni personali, ha fatto ricorso in Cassazione contestando la validità del prelievo di materiale biologico (capelli e saliva) usato per il test del DNA. Secondo la difesa, l'assenza di un verbale di consenso scritto e la mancanza del difensore durante il prelievo rendevano la prova inutilizzabile. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il prelievo di materiale biologico non richiede la presenza del difensore se c'è il consenso dell'indagato, trattandosi di un atto semplice e ripetibile. Inoltre, l'identificazione dell'autore è stata confermata grazie a prove schiaccianti, tra cui i tatuaggi visibili nei video e riconosciuti tramite il profilo social. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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Rinuncia al ricorso: inammissibilità e condanna
Un imputato, dopo aver presentato ricorso in Cassazione contro un'ordinanza per un prelievo biologico coattivo, decide di ritirarlo. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile a causa della rinuncia al ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro, non potendo valutare nel merito la questione.
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