Un conducente, condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata da incidente, ha impugnato la sentenza sostenendo l'inutilizzabilità del prelievo ematico senza consenso e la mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il prelievo ematico senza consenso, eseguito su richiesta della polizia giudiziaria per accertare il tasso alcolemico, è pienamente utilizzabile come prova. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del giudice d'appello sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il conducente ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
Continua »