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Art. 2231 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2231 Codice Civile

Contratto di consulenza professionale: nullo se troppo generico
Una professionista ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di un'azienda per ottenere il pagamento di oltre 97.000 euro. La richiesta si basava su un contratto di consulenza professionale. Il Tribunale ha respinto la domanda a causa della genericità del contratto e dell'incompatibilità tra il ruolo di consulente e quello di amministratore di fatto dell'azienda. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della professionista. I giudici hanno confermato che non basta presentare un accordo scritto se l'oggetto è indeterminato e si confonde con la gestione societaria. Inoltre, la professionista non ha fornito prove concrete delle prestazioni svolte. Di conseguenza, la ricorrente ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese processuali.
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Affidamento incarichi professionali: compensi salvi per i tecnici
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società pubblica contro due professionisti (un ingegnere e un geometra) che chiedevano il pagamento delle loro spettanze per la progettazione di un impianto di smaltimento rifiuti. La società pubblica eccepiva la nullità del contratto per violazione delle regole sull'affidamento incarichi professionali sopra la soglia dei centomila euro e per presunto superamento delle competenze professionali del geometra. La Suprema Corte ha confermato la decisione d'appello, dichiarando inammissibili tutti i motivi di ricorso. I giudici hanno chiarito che l'incarico congiunto è valido se le prestazioni vengono ripartite nel rispetto delle specifiche competenze di ciascun professionista. Di conseguenza, la società pubblica dovrà saldare i compensi dovuti e pagare le spese di giudizio.
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Compenso coadiutore fallimentare: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito i criteri per il calcolo del compenso del coadiutore fallimentare. Nel caso esaminato, due professionisti avevano richiesto un onorario basato sulle tariffe professionali per una perizia svolta per la curatela. La Corte ha rigettato il ricorso, qualificando l'incarico come attività di ausiliario del curatore e non come prestazione d'opera professionale autonoma. Di conseguenza, ha confermato l'applicazione delle tariffe giudiziali, inferiori a quelle professionali, poiché l'attività era finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali della procedura concorsuale.
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