Una donna ricorre in Cassazione dopo il rigetto della sua richiesta di addebito separazione e di mantenimento. Adduce l'esistenza di procedimenti penali contro il marito e vari vizi procedurali. La Corte Suprema respinge il ricorso, ribadendo che il giudice civile deve valutare autonomamente la causa della crisi coniugale. È stato accertato che i comportamenti del marito erano una conseguenza, e non la causa, di una crisi già in atto, escludendo così l'addebito.
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