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Art. 2225 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Distacco di personale: vietato il doppio lavoro a tempo pieno
Il Lavoratore ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale nei confronti di un'azienda presso cui sosteneva di essere stato inviato in distacco di personale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, rilevando che un precedente accordo transattivo con un'altra società dimostrava l'esistenza di un contemporaneo rapporto a tempo pieno, escludendo così un secondo impiego subordinato. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che non si può pretendere la costituzione di un secondo rapporto di lavoro subordinato se è già attivo un contratto a tempo pieno con un altro datore, e ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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