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Art. 2204 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2204 Codice Civile

Avviso di accertamento anticipato: nullo se il Fisco è in ritardo
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento anticipato nei confronti di una società in fallimento, notificandolo solo diciannove giorni dopo la chiusura delle operazioni di verifica, senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla legge. L'amministrazione ha giustificato l'urgenza con l'imminente scadenza dei termini di accertamento e con la ricezione tardiva di una segnalazione interna. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che la scadenza dei termini e i ritardi organizzativi interni all'amministrazione non costituiscono motivi di urgenza idonei a legittimare l'anticipazione dell'atto. Di conseguenza, l'accertamento è stato dichiarato nullo e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Riscossione spese di giustizia: addio invito al pagamento
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33798/2023, ha stabilito un principio fondamentale in materia di riscossione spese di giustizia. A seguito delle riforme legislative, non è più necessario notificare al contribuente un invito al pagamento prima di emettere la cartella esattoriale per l'imposta di registro prenotata a debito. La Corte ha inoltre ribadito che la competenza per tale recupero spetta all'ufficio giudiziario e non all'Agenzia delle Entrate, accogliendo così il ricorso del Ministero della Giustizia e cassando la sentenza di merito.
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