Una cooperativa sociale ha chiesto la condanna di un'albergatrice al pagamento di oltre ventitremila euro per servizi di integrazione forniti ai migranti ospitati nella struttura. L'albergatrice si è opposta, contestando la durata del servizio e l'applicabilità degli interessi di mora previsti per le imprese, sostenendo che la cooperativa fosse un'associazione senza scopo di lucro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'albergatrice. I giudici hanno chiarito che l'assenza di scopo di lucro soggettivo non esclude la qualifica di imprenditore se l'attività è organizzata in modo economico. Di conseguenza, si applicano gli interessi moratori transazioni commerciali previsti dal d.lgs. 231/2002 per i ritardi nei pagamenti dei contratti di servizi a prestazioni corrispettive.
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