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Art. 2195 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 2195 Codice Civile

Esenzione TOSAP: l’Ente case popolari deve pagare la tassa
Un Ente pubblico per le case popolari ha occupato un marciapiede comunale con dei ponteggi per ristrutturare un proprio palazzo concesso in locazione. La Società di Riscossione ha richiesto il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico. L'Ente ha invocato l'esenzione TOSAP, sostenendo di svolgere un'attività di assistenza sociale senza scopi di lucro. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla Società di Riscossione. I giudici hanno stabilito che l'esenzione TOSAP non spetta in automatico solo perché l'ente ha scopi sociali (requisito soggettivo). È necessario che la singola occupazione sia destinata a scopi specifici di assistenza o istruzione (requisito oggettivo). Poiché i lavori di manutenzione derivavano da normali obblighi di affitto e sicurezza del proprietario, l'occupazione non era direttamente assistenziale. L'Ente deve quindi pagare la tassa.
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Fallibilità delle associazioni: quando il no profit fallisce
Un istituto di credito ha impugnato la dichiarazione di fallimento di un'associazione di formazione professionale, sostenendo che l'ente non potesse fallire poiché privo di scopo di lucro e finanziato principalmente da fondi pubblici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la fallibilità delle associazioni non profit. I giudici hanno chiarito che per qualificare un ente come impresa commerciale non serve lo scopo di lucro soggettivo (la divisione dei guadagni), ma basta il lucro oggettivo. Quest'ultimo consiste nell'economicità della gestione, ossia l'idoneità a coprire i costi con i ricavi, inclusi i contributi pubblici correlati ai servizi offerti. Poiché l'associazione copriva i costi con finanziamenti e ricavi da privati, svolgeva un'attività economica ed era quindi soggetta a fallimento.
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Base imponibile contributiva: affitto d’azienda contro INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una contribuente il pagamento di contributi previdenziali omessi. La contribuente, già iscritta alla gestione artigiani per la sua attività in una s.r.l., sosteneva che i redditi derivanti dalla sua partecipazione in una s.n.c. inattiva (la quale si limitava a incassare i canoni di affitto d'azienda) non dovessero essere conteggiati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, stabilendo che anche i canoni di affitto d'azienda percepiti da una società commerciale concorrono a formare il reddito d'impresa. Di conseguenza, tali somme rientrano a pieno titolo nella base imponibile contributiva per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti, indipendentemente dall'effettivo svolgimento di un'attività commerciale diretta da parte della società concedente.
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Revocazione per errore di fatto: svista materiale o giudizio
Un agente di commercio ha proposto ricorso per revocazione per errore di fatto contro una decisione della Cassazione che confermava un accertamento fiscale basato su indagini bancarie. Il contribuente sosteneva che i giudici avessero errato nel qualificare la sua attività come commerciale e nel valutare la regolarità del contraddittorio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'errore revocatorio deve consistere in una pura svista materiale o di percezione visiva dei documenti, e non può riguardare la valutazione giuridica o l'interpretazione delle norme. Di conseguenza, le contestazioni del contribuente costituivano critiche al giudizio espresso e non veri errori di fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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