Un automobilista ha circolato durante il periodo di sospensione del proprio titolo di guida. La Prefettura ha sanzionato la condotta mediante due distinti provvedimenti: prima ha irrogato la sanzione pecuniaria e successivamente ha ordinato la revoca della patente. Il trasgressore ha contestato la separazione dei provvedimenti, sostenendo la necessità di un atto unitario e contestuale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'automobilista, confermando la piena validità della revoca della patente disposta con atto autonomo entro il termine ordinario di prescrizione quinquennale.
Continua »