Un imputato, condannato per delitti di furto, ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava il riconoscimento tramite video, la mancata prevalenza di circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha ritenuto le sue argomentazioni generiche e infondate, confermando la legittimità del riconoscimento da filmati e la corretta valutazione della pena. L'imputato dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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