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Art. 213 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Penale

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Omissione atti d’ufficio: dovere di risposta sempre
La Corte di Cassazione conferma la condanna per omissione atti d'ufficio a carico di un Comandante della Polizia Municipale per non aver risposto a una richiesta di accesso a un documento. La sentenza stabilisce che l'obbligo di rispondere entro 30 giorni sussiste indipendentemente dalla qualificazione della richiesta, sia essa un'istanza di accesso amministrativo (L. 241/90) o una richiesta nell'ambito di investigazioni difensive (art. 391-quater c.p.p.). Il diritto di accesso è autonomo e la sua violazione integra il reato, anche se esistono altri rimedi processuali.
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