Il Custode del Veicolo, nominato custode di un mezzo sottoposto a sequestro amministrativo, faceva sparire il veicolo. Accusato del reato di sottrazione di cose sequestrate, l'uomo si difendeva sostenendo che la sua condotta integrasse solo un illecito amministrativo per circolazione abusiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il principio di specialità tra sanzione penale e amministrativa si applica solo se il veicolo sottratto ha effettivamente circolato. Nel caso specifico, mancando la prova della circolazione su strada e ipotizzando altre finalità come lo smontaggio per pezzi di ricambio, si configura pienamente il reato penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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