Un cittadino, custode della propria automobile sottoposta a sequestro amministrativo, subisce la sparizione del mezzo a causa della propria condotta negligente. I giudici di merito lo condannano per il reato previsto dall'articolo 335 del codice penale. L'interessato propone ricorso per cassazione lamentando la violazione del diritto di difesa per una mancata risposta a una richiesta di rinvio inviata via PEC. Inoltre, la difesa sostiene che il fatto costituisca solo una violazione del Codice della Strada. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il difensore non ha dimostrato l'effettiva presa in carico della PEC prima dell'udienza. Inoltre, la giurisprudenza esclude sanzioni solo amministrative se manca la circolazione abusiva del mezzo. Il mancato ritrovamento integra la sottrazione colposa del veicolo e comporta la conferma della condanna penale con ammenda.
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