Con la sentenza n. 20132/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di TFR e divorzio. Se un coniuge trasferisce il proprio TFR maturato in un fondo di previdenza complementare prima dell'inizio della causa di divorzio, l'altro coniuge non ha diritto alla quota del 40% prevista dalla legge. Questo atto è considerato una legittima disposizione del credito, non una percezione. Tuttavia, la rendita pensionistica derivante da tale conferimento deve essere considerata per la determinazione o la modifica dell'assegno di divorzio, come avvenuto nel caso di specie con l'aumento dell'assegno dal tribunale di merito.
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