Un giornalista ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale dei giornalisti al pagamento dell'indennità ex fissa, una prestazione integrativa aziendale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda a causa della grave crisi di liquidità del fondo integrativo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che il fondo ha natura di fondo a ripartizione e costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto all'ente gestore. Di conseguenza, l'ente gestore non risponde con il proprio patrimonio dei debiti del fondo e, in mancanza di risorse finanziarie nel fondo stesso, l'indennità ex fissa non può essere pretesa direttamente dall'ente.
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