La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10082/2025, ha stabilito che il lavoratore ha il diritto di richiedere l'intero ammontare del suo TFR al datore di lavoro fallito, anche per le quote che l'azienda avrebbe dovuto versare al Fondo di Tesoreria dell'INPS. La sentenza chiarisce che il TFR mantiene sempre la sua natura di credito retributivo e l'inadempimento del datore di lavoro non trasferisce il debito all'INPS, legittimando pienamente l'azione del dipendente nell'ambito della procedura fallimentare.
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