La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18969/2025, ha stabilito che il TFR dei dipendenti pubblici deve essere liquidato alla cessazione di ogni singolo rapporto di lavoro. La Corte ha respinto il ricorso dell'ente previdenziale, il quale sosteneva che il pagamento non fosse dovuto in caso di immediata riassunzione presso un'altra amministrazione pubblica. È stato confermato che al TFR pubblico si applica la disciplina privatistica (art. 2120 c.c.), che lo qualifica come retribuzione differita esigibile al termine del contratto, indipendentemente dalla continuità del servizio presso il settore pubblico.
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