Un lavoratore, licenziato illegittimamente, ottiene dal giudice un ordine di reintegrazione. L'azienda, però, non obbedisce e successivamente fallisce. Il lavoratore si rivolge quindi al Fondo di Garanzia INPS per ottenere TFR e stipendi arretrati. L'INPS si oppone, sostenendo che il rapporto di lavoro si era concluso con il licenziamento. La Corte di Cassazione dà ragione al lavoratore. La sentenza stabilisce che l'ordine di reintegrazione ha effetto retroattivo: il rapporto di lavoro si considera mai interrotto. Di conseguenza, il Fondo di Garanzia INPS deve coprire tutti i crediti maturati fino alla data del fallimento, non solo fino al licenziamento.
Continua »