L'amministratore di una società ha subito una condanna per il reato di omesso versamento ritenute previdenziali per un debito superiore a 135.000 euro verso l'INPS. La difesa sosteneva che la grave crisi aziendale e il ritardato pagamento delle retribuzioni escludessero la colpevolezza del datore di lavoro, oltre a contestare vizi nell'audizione di un funzionario ispettivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che le difficoltà economiche dell'impresa non giustificano il mancato versamento all'ente previdenziale. Il datore di lavoro, quando versa anche in ritardo gli stipendi, ha l'obbligo inderogabile di accantonare e trasmettere le somme spettanti all'istituto previdenziale per conto dei propri dipendenti.
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