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Art. 2115 Codice Civile — Sezione Terza Penale

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Omesso versamento ritenute previdenziali: crisi e condanna
L'amministratore di una società ha subito una condanna per il reato di omesso versamento ritenute previdenziali per un debito superiore a 135.000 euro verso l'INPS. La difesa sosteneva che la grave crisi aziendale e il ritardato pagamento delle retribuzioni escludessero la colpevolezza del datore di lavoro, oltre a contestare vizi nell'audizione di un funzionario ispettivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che le difficoltà economiche dell'impresa non giustificano il mancato versamento all'ente previdenziale. Il datore di lavoro, quando versa anche in ritardo gli stipendi, ha l'obbligo inderogabile di accantonare e trasmettere le somme spettanti all'istituto previdenziale per conto dei propri dipendenti.
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Omesso versamento ritenute previdenziali: la crisi non scusa
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno di reclusione per l'amministratore di una società, responsabile di omesso versamento ritenute previdenziali per oltre trentamila euro. La difesa invocava la crisi aziendale e il successivo fallimento, contestando anche il valore probatorio dei modelli informatici INPS. I giudici hanno stabilito che i dati trasmessi tramite il sistema UNIEMENS costituiscono piena prova dell'avvenuto pagamento degli stipendi. Inoltre, la crisi di impresa non esclude il dolo se l'imprenditore ha comunque scelto di pagare le retribuzioni ai dipendenti anziché accantonare le somme destinate all'ente previdenziale.
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Omesso versamento ritenute: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali. La sentenza chiarisce che il reato è di natura omissiva e che la prova del pagamento degli stipendi (presupposto del reato) può essere desunta dai modelli DM10, i quali costituiscono una confessione stragiudiziale. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche a fronte della sistematicità e gravità della condotta, sottolineando che non sono un diritto dell'imputato.
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