Un'emittente televisiva si è vista negare fondi pubblici per un'irregolarità contributiva, nonostante avesse versato le somme a un ente previdenziale diverso da quello corretto. La Cassazione ha stabilito che il giudice amministrativo ha agito correttamente esercitando la sua cognizione incidentale sul rapporto contributivo per decidere della legittimità del diniego, senza eccedere la propria giurisdizione. Il ricorso dell'istituto previdenziale è stato dichiarato inammissibile.
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