La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31303/2024, ha stabilito che il principio di automaticità delle prestazioni non si applica ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata. In caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente, il collaboratore non ha diritto all'indennità, poiché resta coobbligato al versamento, a differenza del lavoratore dipendente. La Corte ha così riformato la decisione di merito che aveva concesso l'indennità DIS-COLL a un lavoratore a progetto.
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