Tre ex dipendenti hanno chiesto il ricalcolo dell'indennità di buonuscita e dell'assegno pensionabile, pretendendo il pagamento di differenze retributive. Le aziende datrici di lavoro si sono opposte, sostenendo che un precedente accordo sindacale di risoluzione del rapporto e una quietanza firmata dai lavoratori precludessero ogni pretesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle aziende. I giudici hanno chiarito che una precedente sentenza definitiva (giudicato) aveva già accertato il diritto dei lavoratori ai ricalcoli. Inoltre, la firma di una generica quietanza liberatoria al momento del licenziamento non equivale a una transazione (rinuncia ai propri diritti), ma rappresenta una semplice dichiarazione di aver ricevuto una somma, lasciando impregiudicato il diritto di chiedere le differenze retributive spettanti. Le aziende sono state condannate a pagare le spese di giudizio.
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