La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto che, mentre scontava una pena all'ergastolo, chiedeva l'esecuzione immediata di una misura di sicurezza detentiva (il ricovero in R.E.M.S.) disposta nei suoi confronti per un altro procedimento. La Corte ha ribadito che, secondo l'art. 211 del codice penale, la misura di sicurezza può essere eseguita solo dopo la cessazione dello stato detentivo, a condizione che persista la pericolosità sociale del soggetto.
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