Un uomo sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora in una comunità terapeutica ha richiesto la revoca del provvedimento. Il richiedente riteneva che la misura fosse decaduta a causa della sopravvenuta applicazione della libertà vigilata decisa dal magistrato di sorveglianza. Il Tribunale ha respinto l'istanza e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che tra sorveglianza speciale e libertà vigilata non sussiste una incompatibilità assoluta. La legge vieta unicamente l'esecuzione nello stesso momento delle due misure. Nel caso di specie, la misura di sicurezza della libertà vigilata dovrà iniziare solo dopo la fine della misura di prevenzione già in corso. Il ricorrente resta quindi vincolato alle prescrizioni della comunità terapeutica ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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