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Art. 211 Codice Penale — Anno 2025

Altri anni per Art. 211 Codice Penale

Vizio di mente: capacità di volere e detenzione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto condannato per un reato commesso in cella, chiarendo i criteri per la valutazione del vizio di mente. Nonostante una grave patologia psichiatrica, la Corte ha confermato la condanna, ritenendo che una residua capacità di autocontrollo, accertata dal perito, sia sufficiente a escludere il vizio totale di mente. La Corte ha inoltre stabilito la compatibilità della detenzione con la malattia, qualora le terapie in carcere risultino efficaci nel gestire la condizione.
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Affidamento in prova: il lavoro non è requisito
Un uomo, condannato per reati di droga, si è visto negare l'affidamento in prova al servizio sociale perché privo di un'occupazione dimostrata e per un'erronea valutazione di un'aggravante mafiosa. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che l'aggravante era stata esclusa nel giudizio di merito e che la mancanza di un lavoro non costituisce un ostacolo assoluto alla concessione della misura alternativa. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione.
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Misura di sicurezza: quando inizia se c’è l’ergastolo?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto che, mentre scontava una pena all'ergastolo, chiedeva l'esecuzione immediata di una misura di sicurezza detentiva (il ricovero in R.E.M.S.) disposta nei suoi confronti per un altro procedimento. La Corte ha ribadito che, secondo l'art. 211 del codice penale, la misura di sicurezza può essere eseguita solo dopo la cessazione dello stato detentivo, a condizione che persista la pericolosità sociale del soggetto.
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