Un dipendente di un ente locale, assunto con contratto part-time a 18 ore settimanali, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate a seguito dello svolgimento di 40 ore settimanali. La Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta equiparando il lavoro supplementare allo straordinario e ritenendo necessaria una specifica autorizzazione. La Corte di Cassazione, rilevando l'assenza di precedenti specifici sull'interpretazione del CCNL di categoria, ha ravvisato una questione di valenza nomofilattica riguardante il lavoro supplementare, rimettendo la causa alla sezione semplice per un approfondimento della materia.
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