La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione. L'imputato contestava l'utilizzabilità delle dichiarazioni degli acquirenti dei beni rubati, sostenendo che avrebbero dovuto essere sentiti con garanzie particolari. La Corte ha respinto il ricorso, affermando che la valutazione della buona fede degli acquirenti è una questione di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'Appello sul punto era immune da vizi logici.
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