Un uomo condannato ha richiesto di scomputare 195 giorni da una nuova misura restrittiva, la libertà controllata. Il richiedente sosteneva di aver già scontato ingiustamente quel periodo sotto il regime della libertà vigilata. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato il diniego dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la fungibilità delle misure di sicurezza non detentive non è prevista dalla legge. Tale istituto riguarda esclusivamente il carcere o le misure cautelari detentive. Inoltre, la libertà vigilata serve a neutralizzare una pericolosità sociale attuale, la quale non può essere cancellata o compensata da restrizioni subite in passato.
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