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Art. 2093 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2093 Codice Civile

Mansioni superiori: promozione valida senza concorso pubblico
Una lavoratrice di un ente termale pubblico economico ha svolto mansioni superiori per anni. I giudici di merito hanno riconosciuto solo parte delle differenze retributive, negando il passaggio alla qualifica superiore definitiva per assenza di un concorso pubblico. Nel frattempo, l'Ente Pubblico territoriale è subentrato nella gestione del personale a seguito della liquidazione aziendale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della dipendente, stabilendo che la regola del concorso pubblico non impedisce la promozione automatica negli enti pubblici economici regolati dal codice civile. L'Ente Pubblico subentrante risponde in solido con l'originario datore per tutti i debiti retributivi pregressi del rapporto non interrotto.
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Mansioni superiori: guida al diritto del lavoratore
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un dipendente di un Consorzio di Bonifica al riconoscimento delle mansioni superiori di natura dirigenziale. Nonostante l'ente sostenesse l'applicabilità delle norme sul pubblico impiego, i giudici hanno ribadito che i Consorzi di Bonifica sono enti pubblici economici soggetti alla disciplina del lavoro privato. Di conseguenza, l'esercizio effettivo di funzioni dirigenziali, anche in assenza di una formale previsione in pianta organica o a seguito di una soppressione cartolare della posizione non ancora attuata, genera il diritto alle differenze retributive ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile.
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Prescrizione crediti lavoro pubblico: la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1701/2026, affronta il tema della prescrizione dei crediti di lavoro nel pubblico impiego. Il caso riguarda una dottoressa che, pur operando con contratti di collaborazione autonoma per un'Azienda Sanitaria, ha ottenuto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto. La Corte ha stabilito che, a differenza del settore privato, nel lavoro pubblico la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre anche in costanza di rapporto, poiché non sussiste il cosiddetto 'metus' (timore) del licenziamento che giustifica la sospensione del termine. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame sulla base di questo principio.
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