Un fideiussore si opponeva a un decreto ingiuntivo contestando l'autenticità della propria firma e sostenendo la decadenza della banca dal diritto di provarla. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la decadenza dalla prova, prevista dall'art. 208 c.p.c., non si applica alla Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), non essendo quest'ultima un mezzo di prova in senso stretto. La Corte ha inoltre ribadito l'ampio potere discrezionale del giudice di merito di revocare le proprie ordinanze istruttorie, un potere non sindacabile in sede di legittimità.
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