Un dipendente bancario ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro a seguito di una fusione aziendale, lamentando un errato inquadramento, il mancato rimborso di spese e condotte di mobbing. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per configurare il mobbing lavorativo è indispensabile che il lavoratore fornisca la prova di un preciso intento persecutorio che unifichi le diverse azioni datoriali. Le singole condotte, anche se negative, non sono sufficienti se non inserite in un disegno vessatorio complessivo.
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