La Cassazione chiarisce il rapporto tra la responsabilità costruttore per gravi difetti (art. 1669 c.c.) e la responsabilità extracontrattuale generale (art. 2043 c.c.). Se l'azione specifica è prescritta per inerzia del danneggiato, non è possibile ricorrere a quella generale per gli stessi fatti. La sentenza della Corte d'Appello è stata cassata con rinvio.
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