Una società estera ha citato in giudizio una compagnia assicurativa e la sua agenzia generale per i danni derivanti da polizze fideiussorie false emesse da un sub-agente. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. La Corte ha ribadito che la responsabilità del preponente, in questo caso la compagnia assicurativa, è di natura oggettiva ai sensi dell'art. 2049 c.c. e si fonda sul nesso di 'occasionalità necessaria' tra le mansioni affidate al sub-agente e l'illecito commesso, a prescindere da una colpa diretta della compagnia o dal fatto che la vittima non avesse verificato i poteri del sub-agente. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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