A seguito di una lite sul lavoro nata dal blocco di un macchinario, il datore di lavoro e il dipendente si sono accusati reciprocamente di aggressione fisica. Il lavoratore è stato assolto in sede penale per insufficienza di prove ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale. Successivamente, nella causa civile di risarcimento del danno avviata dal datore, il dipendente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione sostenendo il valore vincolante della propria assoluzione. La Corte di Cassazione ha stabilito l'inefficacia dell'assoluzione penale nel giudizio civile qualora la pronuncia penale derivi da formula dubitativa o mancanza di prove certe. Il giudice civile mantiene il pieno potere di accertare autonomamente i fatti. Il ricorso del dipendente è stato respinto con condanna alle spese.
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