L'Automobilista ha impugnato un verbale per sorpasso vietato in curva. Dopo il rigetto del Prefetto e dei giudici di merito, ha fatto ricorso in Cassazione. Sosteneva che l'ordinanza ingiunzione del Prefetto fosse tardiva, poiché bisognava considerare la data di protocollazione e non quella di firma. La Cassazione ha rigettato il ricorso. La Corte ha stabilito che per verificare il rispetto dei termini di legge rileva solo la data di adozione (firma) del provvedimento, mentre la protocollazione e la notifica sono fasi successive che non incidono sulla sua validità giuridica. Inoltre, la mancata indicazione dei termini di impugnazione sul verbale non rende l'atto nullo, ma può solo giustificare un errore scusabile se impedisce la difesa.
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