Un Cittadino ha ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox. Ha contestato la sanzione, sollevando fin dal primo grado la questione della mancata taratura periodica dell'apparecchio. Il Tribunale, in appello, ha erroneamente ritenuto che questa `contestazione taratura autovelox` fosse stata sollevata per la prima volta in appello, dichiarando l'appello inammissibile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Cittadino. Ha stabilito che la questione della taratura era stata correttamente sollevata fin dall'inizio. La Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale e ha rinviato il caso per un nuovo esame, riconoscendo il diritto del Cittadino a far valere la sua difesa.
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