La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un gestore di riserve energetiche che chiedeva l'ammissione al passivo di una società in amministrazione straordinaria. La richiesta riguardava la ripetizione dell'indebito per prelievi di gas effettuati in assenza di un fornitore formale. La Corte ha stabilito che, poiché il precedente contratto di somministrazione era ancora legalmente efficace a causa di una disdetta inefficace, i prelievi non potevano considerarsi privi di titolo. Di conseguenza, l'azione di ripetizione dell'indebito è stata dichiarata infondata, confermando la legittimità dei consumi nell'ambito del rapporto contrattuale preesistente.
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