Un venditore chiede la risoluzione del contratto di compravendita di un immobile per inadempimento dell'acquirente, scoprendo poi che il bene è gravato da ipoteche. Il venditore richiede la restituzione dell'immobile e dei frutti civili. L'acquirente chiede il rimborso per i miglioramenti apportati. La Corte di Cassazione conferma che l'acquirente mantiene la qualifica di possessore di buona fede fino alla domanda giudiziale di risoluzione. Di conseguenza, i frutti civili sono dovuti solo da tale data e l'acquirente ha diritto al rimborso delle spese per le migliorie apportate all'immobile. Il ricorso del venditore viene interamente rigettato.
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